Pag. 32

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'iniziativa tende a rafforzare la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea, introducendo, altresì, forme di cooperazione particolari.
        Destinatari del provvedimento sono il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane, il Corpo della guardia di finanza e tutte le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.
        Destinatari indiretti sono, invece:

          a livello istituzionale, gli altri organi dello Stato che in qualche modo possono essere coinvolti nelle forme di cooperazione transfrontaliera;

          a livello generale, qualsiasi soggetto privato, persona fisica o giuridica, a cui è fatto obbligo di rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia doganale.

B)  Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo generale della Convenzione è il rafforzamento della cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni della legislazione doganale nazionale e della repressione delle violazioni della legislazione doganale comunitaria e nazionale.
        Risultato atteso è pertanto il rispetto delle norme poste a tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio pubblici, nonché l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione, anche con evidente impatto positivo sul bilancio comunitario oltre che sul regolare funzionamento dei mercati, falsati dall'offerta di beni e di servizi oggetto di frodi commerciali.

C)  Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Il disegno di legge è coerente con il dettato costituzionale e con le linee guida della Convenzione, segnatamente con gli articoli 2, 5 e 6.

D)  Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizione di operatività.

        L'articolo 3 del disegno di legge, per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, prevede l'individuazione, senza ulteriori oneri a carico

 

Pag. 33

del bilancio dello Stato, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, di un Ufficio centrale di coordinamento, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in condizioni di operatività, sarà in grado di assolvere a compiti di coordinamento delle iniziative intraprese nell'ambito della mutua assistenza, nonché di cooperazione diretta con gli uffici omologhi degli altri Stati membri e con le autorità comunque coinvolte nelle misure di assistenza, così da contribuire alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni della legislazione doganale.
        Il personale impiegato nella struttura dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione di base e di un'esperienza nello specifico settore tali da garantire il buon funzionamento dell'organo e la corretta istruzione delle forme di cooperazione transfrontaliera.

E)  Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

        I destinatari diretti dovranno adeguare le proprie strutture alle esigenze della normativa. In ordine agli effetti sui destinatari indiretti si rimanda ai punti precedenti.

 

Pag. 34